Considerato la scarsità delle risorse irrigue ed il perdurare dello stato di siccità, che ha peraltro indotto, l’autorità regionale ad avanzare richiesta di stato di calamità, si comunica che, ai sensi e per gli effetti degli art 7, comma 4, e art. 15 e 24 del vigente Regolamento Irriguo, è fatto
DIVIETO
di utilizzare le acquee irrigue per effettuare la pratica della tempera dei terreni fino a nuove disposizioni.